Media e bambini, verso l'aggiornamento della Carta di Treviso

17giu2021

Pronta la bozza del nuovo testo deontologico, approvato nel 1990. Ora dovrà essere approvato dai consigli nazionali dell'Ordine dei giornalisti e della Fnsi e sottoposto al parere del Garante della privacy

ROMA - “I profondi cambiamenti intervenuti nell’informazione multimediale, caratterizzata da velocità crescente, impongono ai giornalisti di prestare ancora più sensibilità e attenzione nell’osservanza dell’obbligo di tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: è la premessa su cui si basa la versione aggiornata della Carta di Treviso, il documento, approvato per la prima volta nel 1990, che detta le regole deontologiche dei giornalisti a tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti a qualsiasi titolo in vicende di cui si occupa l'informazione.

Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Fnsi, chiamato a rinnovare il testo, ha ultimato la bozza del nuovo testo, che ora sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nazionale. Il gruppo è composto da rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione della Stampa e integrato da osservatori dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza e, in qualità di esperti, dallo psicologo e accademico Matteo Lancini, dal magistrato per i minorenni Francesco Micela.

Il testo definitivo della Carta, sul quale l'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza emetterà un parere, dopo essere stato approvato dai consigli nazionali dell'Ordine e della Fnsi, sarà sottoposto al vaglio del Garante della Privacy.

Come si legge nella bozza, “fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti. Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non comportano un’attenuazione della tutela dei loro diritti. Espressione di tale tutela è l’anonimato del minorenne. Il giornalista opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti. Il giornalista rende sempre nota la sua attività. Il suo approccio al minorenne, la raccolta delle informazioni – anche attraverso i social – e la rappresentazione dei fatti in cui sono coinvolte le persone di minore età non possono ledere la loro integrità psico-fisica, affettiva e di relazione”.

Fondamentale il linguaggio, quindi la scelta dei termini e dell'approccio al minore stesso: “Vanno usate le parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro identità. Vanno evitate le forme di sovraesposizione mediatica dei minorenni e non va assecondato né sfruttato il loro desiderio di protagonismo o di visibilità attraverso qualsiasi mezzo d’informazione”.

La tutela dei minori in dieci articoli

Sono dieci gli articoli che compongono il nuovo documento: il primo ricorda che “il rispetto delle norme deontologiche non esime il giornalista dall’osservanza di tutte le disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l’attività di informazione in materia di minorenni”; il secondo garantisce “l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalit à”; il terzo applica lo stesso principio dell'anonimato anche ai casi di “violenza, reati sessuali e fatti di straordinario interesse pubblico”; il quarto prevede invece che si possa, “nel caso di eventi che diano positivo risalto al minorenne”, diffondere “generalità, immagini, filmati e interviste, sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e che non vi sia la manifesta opposizione di chi esercita la responsabilità genitoriale”.

Il quinto articolo si riferisce in particolare alle regole da seguire nel caso di “raccolta informazioni e intervista del minorenne” e chiede al giornalista di tutelare “in ogni caso l’interesse del minorenne, evitando, sotto la propria responsabilità, fenomeni di spettacolarizzazione, sovraesposizione e strumentalizzazione. Il giornalista ha inoltre la responsabilità di valutare se l’esposizione attraverso i media produce conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dal consenso del genitore”. Il sesto articolo riguarda la partecipazione dei minori a “trasmissioni televisive, manifestazioni pubbliche e immagini simboliche”, dando nel merito dettagliate indicazioni. Il settimo articolo fa riferimento ad “affidamenti, adozioni e separazioni” e ricorda che “è responsabilità del giornalista tutelare l’anonimato e rispettare la dignità del minorenne in affido, in comunità o adottato, evitando pregiudizi e luoghi comuni sul suo status e sulle sue origini”. L'ottavo articolo dispone che “nel caso di suicidi, comportamenti lesivi o autolesivi, fughe da casa, microcriminalità, posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare i particolari né soffermarsi su modalità che possano provocare effetti di suggestione o emulazione”.

Il nono articolo riguarda “minorenni malati, feriti, svantaggiati o in condizione di difficoltà”: in questo caso, “anche in presenza del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende, evitando sensazionalismi, strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico in nome di un sentimento pietoso e sempre rispettando il prevalente interesse del minorenne”. In particolare, “nel riferire vicende che coinvolgano i soggetti più vulnerabili, quali ad esempio i minorenni con disabilità, i minori stranieri, i minorenni di seconda generazione, gli orfani di crimini domestici e i minorenni autori di reato, va utilizzato un linguaggio rispettoso della loro dignità. Vanno evitati pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinioni politiche, origini, stato di incapacità o situazione di povertà. Nel caso di soggetti svantaggiati la tutela si estende fino a 21 anni”.

L'ultimo articolo riguarda i “casi di rapimento o scomparsa”: “Se si ritiene che la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini siano nell’interesse del minorenne, andranno comunque acquisiti il consenso dei genitori o dell’autorità giudiziaria”. Sempre “da evitare sensazionalismi, strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico, osservando l’obbligo di essenzialità e sempre rispettando il prevalente interesse del minorenne, a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale”.

“Le novità introdotte nella Carta di Treviso tengono conto dei numerosi e profondi cambiamenti avvenuti nel mondo dell'informazione e nella società – fa sapere la Fnsi - Nel corretto bilanciamento del diritto-dovere di informare, con i tempi sempre più veloci e una multimedialità sempre più avanzata, la Carta tutela se possibile con maggiore forza i bambini e gli adolescenti dal rischio di una loro esposizione mediatica senza controllo. La carta revisionata riempie qualche 'voragine' che l'avvento dei social ha spalancato, richiama i giornalisti e le giornaliste a rispettare sempre e comunque i diritti dei bambini e dei ragazzi, a partire dall'anonimato quando sono coinvolti in fatto di cronaca nera e/o giudiziaria. Al centro della Carta di Treviso resta insomma – ieri come oggi, sempre e comunque – il dovere deontologico ed etico dei giornalisti e delle giornaliste di proteggere i minori pur facendo buona informazione”.