Doveri del giornalista: sì al rispetto delle differenze di genere

20nov2020

Nella riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono state apportate importanti modifiche al Testo unico dei doveri del giornalista. Tra queste, il nuovo articolo 5 bis che invita a evitare la spettacolarizzazione e usare un linguaggio rispettoso nei casi di violenze di genere. E i doveri in tema di informazione sanitaria

ROMA - Nella riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti – che ha sciolto i nodi preliminari per pervenire alla formulazione di un regolamento sul voto telematico in aggiunta a quello che rimarrà possibile al seggio tradizionale – sono state apportate all’unanimità storiche modifiche al Testo unico dei doveri del giornalista che andranno in vigore dal 1° gennaio 2021 per consentire l’adeguata diffusione delle norme approvate. Si tratta di norme importanti: dalla previsione in tema disciplinare di sanzioni più pesanti in caso di recidiva a indicazioni molto opportune riguardanti il giornalismo scientifico”.
“Ma quello che ritengo il fiore all’occhiello di tutti noi e ringrazio la commissione pari opportunità e Paola Dalle Molle che l’ha presieduta con grande impegno e competenza, è costituito – ha affermato il presidente del Cnog, Carlo Verna – dalle specifiche previsioni per il ‘Rispetto delle differenze di genere”. Anche se alcune cose erano evincibili dai principi generali del nostro testo deontologico, le puntualizzazioni fatte rendono ancora più chiare le prescrizioni irrinunciabili di un linguaggio rispettoso che eviti gli stereotipi di genere, e costituiscono un contributo di civiltà che il mondo del giornalismo italiano ha voluto dare in un tempo storico molto triste per il perpetuarsi inaccettabile e sempre ingiustificabile delle violenze sulle donne”.

Il nuovo articolo sull’uso del linguaggio nei casi di violenza di genere

Evitare la spettacolarizzazione e usare un linguaggio rispettoso nei casi di violenze di genere, al di là dell’orientamento sessuale delle vittime. Ieri, dunque, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha votato all’unanimità il nuovo articolo 5 bis “Rispetto delle differenze di genere” del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, elaborato dal Gruppo di Lavoro Pari Opportunità del CNOG. “L’approvazione dell’articolo rappresenta un momento storico”, hanno sottolineato i componenti del gruppo composto da Lucio Bussi, Cristina Caccia, Michela Canova, Elisabetta Cosci, Alessandra Fava, Tamara Ferrari, Elide Giordani, Nadia Monetti, Luisella Seveso e Gianpaolo Boetti, insieme alla coordinatrice Paola Dalle Molle”.
L’articolo pone l’accento sulla gravità dell’uso di narrazioni scorrette che sono ancora troppo diffuse e invita quindi a usare “un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole”, ad “attenersi all’essenzialità della notizia e alla continenza” e ad evitare ogni tipo di spettacolarizzazione della violenza. Il 5 bis è stato votato all’unanimità dal Consiglio e sarà operativo dal 1 gennaio 2021. Il gruppo di lavoro Pari Opportunità a luglio aveva presentato anche il primo corso di formazione professionale on line, dalla stessa ideato e realizzato sul tema “Violenza contro le donne: le regole dell’informazione”.

Informazione scientifica e sanitaria

Art. 6 Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria
Il giornalista:
a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla “Carta di Treviso”;
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;
c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute